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Statuto

Art. 1

(Denominazione)

È costituito con sede a Londra il BUSINESS CLUB ITALIA

Art. 2

(Scopo)

Il Business Club Italia ha lo scopo di sviluppare i rapporti di conoscenza e di affari fra i businessman della comunità italiana e delle altre comunità presenti a Londra e di sviluppare dibattiti di carattere economico, culturale, politico e sociale fra i suoi membri. 
Il Business Club Italia vuole, inoltre, essere:

  • uno strumento di contatto e di comunicazione con le forze economiche e politiche italiane;
  • un Club degli operatori e per gli operatori italiani che offra un Forum per fare giungere le istanze dei Soci alle forze economiche e politiche italiane;
  • un Club che accoglie personaggi ed ospiti italiani e non italiani.

Art. 3

(Soci)

Possono essere soci del Club persone di ogni nazionalità.
La domanda di iscrizione al Club deve avvenire su presentazione di almeno due soci.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di accoglimento delle domande medesime.
E' istituito presso il Club un registro con l'elenco dei Soci costantemente aggiornato a cura del Presidente. Ciascuno dei Soci può prendere liberamente visione di tale elenco.
I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività organizzate dal Club.
I Soci hanno il dovere di provvedere al versamento delle quote associative annuali.
E' fatto divieto ai Soci di divulgare l'elenco degli appartenenti al Club.
Nessun Socio può essere estromesso dal Club se non per gravi motivi e previa deliberazione dell'Assemblea.
E' data facoltà al Socio di recedere liberamente dal Club comunicando la sua volontà al Consiglio Direttivo.
Al Socio che recede o che viene estromesso non spetta alcun diritto di ripetizione sulle quote sociali e su eventuali altri contributi già versati.

Art. 4

(Finanziamento delle attività)

Il CLUB non ha scopo di lucro.
Le entrate necessarie per la copertura della spese inerenti alle varie attività del CLUB provengono da:

  • quote associative annuali
  • eventuali altri contributi dei soci
  • contributi di Società, Enti, persone fisiche, ecc. che ne intendono sostenere l'attività
  • azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

Art. 5

(Organi del CLUB)

Sono organi del CLUB:

  • L'Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • I Presidenti Onorari
  • I Vice Presidenti Onorari
  • Il Direttore Generale
  • Il Collegio dei Probiviri

Art. 6

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Club e comprende tutti i Soci.

Si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di un suo impedimento, su convocazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 20% dei Soci ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

E' data facoltà ai Soci che non possono partecipare all'Assemblea di rilasciare una delega per l'esercizio dei loro diritti nell'Assemblea.

Ad ogni singolo Socio partecipante all’Assemblea non potranno essere rilasciate, da parte dei Soci assenti, più di dieci deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Club, a meno di diversa decisione assunta dall'Assemblea stessa.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei Soci votanti (presenti in proprio o per delega).

Ogni anno entro il mese di Aprile deve esser indetta una Assemblea dei Soci dedicata alla gestione del Club (Assemblea ordinaria).

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea:

  • la discussione e l'approvazione del rendiconto delle attività del Club relative all'anno precedente;
  • l'elezione del Consiglio Direttivo;
  • la nomina dei membri del Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo;
  • l'approvazione di modifiche dello Statuto.

Art. 7

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività del Club e in genere la sua ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di quindici soci. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica due anni.
Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente o, in caso di impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente.
Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti in proprio o per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Sono di competenza del Consiglio Direttivo in particolare:

  • l'elezione del Presidente, dei Presidenti Onorari, e dei due Vice Presidenti;
  • la preparazione del rendiconto delle attività svolte dal Club nel corso dell'anno precedente, da sottoporre per approvazione all'Assemblea ordinaria;
  • la determinazione e la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione;
  • la determinazione delle quote annuali di partecipazione al Club;
  • il vaglio delle richieste di adesione al Club come Socio;
  • la nomina del Tesoriere e del Segretario Generale;
  • la proposta di nomina dei membri del Collegio dei Probiviri alla Assemblea Ordinaria;
  • la decisione sulla estromissione di un Socio.

Il Consiglio Direttivo puo' eleggere a sua discrezione un Vive Presidente Vicario.

Art. 8

(Presidente)

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Club ha a tutti gli effetti la rappresentanza del Club davanti ai terzi ed in giudizio.
Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ne prepara l'ordine del giorno e la presiede.
Assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Può delegare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, alcune delle proprie competenze ai Vice Presidenti o a determinati Consiglieri.
Resta in carica due anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti o, in loro assenza, dal consigliere più anziano.

Art. 9

(Presidenti Onorari e Vice Presidenti Onorari)

Il Consiglio Direttivo può eleggere fino a tre Presidenti Onorari e due Vice Presidenti Onorari del Club.

I Presidenti Onorari e i Vice Presidenti Onorari possono essere eletti per il periodo di tempo ritenuto appropriato dal Consiglio Direttivo.

I Presidenti Onorari e i Vice Presidenti Onorari possono fornire su richiesta la propria consulenza al Consiglio Direttivo in tutte le questioni che riguardano gli scopi e l'azione del Club.

Art. 10

(Direttore Generale)

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore Generale ha la responsibilita' complessiva per le operazioni giornaliere ch riguardano la gestinone patrimoniale del Club.
In particolare, il Direttore Generale tiene la contabilita' e prepara il resoconto finanziario annuale delle entrate e delle spese del Club.

Il Direttore Generale si occupa inoltre della gestione e dell'organizzazione degli eventi del Club.
Il Direttore Generale risponde al Consiglio Direttivo dell'esercizio delle funzioni assegnategli.

Art. 11

(Collegio dei Probiviri)

Viene Nominato dall'Assemblea su proposta formulata dal Consiglio Direttivo.
E' composto da tre membri e dura in carica due anni.
Il Collegio ha lo scopo di dirimere in via informale le questioni inerenti l'attività sociale sorte tra i singoli Soci e tra i Soci ed il Club.
Le determinazioni del Collegio sono assunte a maggioranza, fondate secondo equità e inappellabili.
I soci interessati possono richiedere al Collegio le motivazioni della sua decisione.

Art. 12

(Gratuità delle cariche)

La partecipazione a tutte le cariche e la collaborazione nello svolgimento delle attività del Club non da' diritto ad alcun tipo di retribuzione.

Art. 13

(Esercizio economico-finanziario)

L'esercizio economico finanziario del Club chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto da sottoporre all'approvazione della Assemblea ordinaria.

Art. 14

(Scioglimento del CLUB)

Il Club si scioglie su delibera di una Assemblea appositamente convocata a maggioranza qualificata. Il patrimonio del Club eventualmente esistente al momento dello scioglimento verrà destinato alla creazione di borse di studio nel campo degli studi economici, politici e sociali presso Università statali o riconosciute dallo Stato Italiano o devolute per opere di beneficenza.

Art. 15

(Rinvio alla legge)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi inglesi che regolano tale materia.